L'RC Medici è fondamentale per salvaguardare il lavoro del medico. Con la pubblicazione del 17/03/2017 in G.U. della legge n.24 dell’8 marzo 2017 (Gelli-Bianco) il legislatore ha inteso intervenire in materia di “responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, già in parte prevista dalla precedente Balduzzi. Obiettivo del legislatore quello di porre rimedio alle storture del sistema arginando il perdurante ricorso alla c.d. “medicina difensiva” e garantire il pieno ristoro dei danni cagionati ai pazienti.
Per chi corre l’obbligo e in cosa consiste? Analizziamo di seguito le singole categorie
All’articolo 7 comma 3 è previsto che “L'esercente la professione sanitaria” risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile”, dunque per fatto doloso o colposo, “salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”. Dunque in suddetta previsione rientra tutta la categoria dei dipendenti di cui ci stiamo qui occupando.
Il legislatore ha inteso per questa categoria limitare il massimale di rivalsa all’articolo 9 comma 6 stabilendo che “per singolo evento, in caso di colpa grave, non possa superare una somma pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Il limite alla misura della rivalsa, di cui al periodo precedente, non si applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all'articolo 10, comma 2.
All’articolo 10 comma 3 si prevede che l’operatore sanitario “provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave”. Dunque le spese sono a carico dello stesso.
L’esercente la professione sanitaria dipendente di struttura pubblica o privata risponde esclusivamente per responsabilità extra-contrattuale.
La disciplina prevede che l’azione di rivalsa\regresso sia limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave e che, qualora il professionista non sia stato parte del giudizio, essa possa essere promossa solo successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale e, a pena di decadenza, entro 1 anno dall'avvenuto pagamento.
Il soggetto che intende agire in giudizio nei confronti del medico ospedaliero per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'intervento o del trattamento al quale si è sottoposto dovrà provare:
Il termine di prescrizione per agire nei confronti di questa categoria è di 5 anni.
La legge Gelli-Bianco non prende, a nostro avviso, in esame in modo esaustivo ed al momento attuale in cui i decreti attuativi non sono ancora pubblicati, la fattispecie dei così detti “medici dipendenti a partita iva strutturati” cioè di coloro che pur non avendo alcun rapporto di dipendenza con la struttura sanitaria svolgono attività in modo esclusivo con la stessa, fenomeno in crescente ascesa nel panorama della sanità privata e religiosa italiana.
Rientrano in questa area anche gli operatori sanitari che operano in “libera prestazione intramuraria” (articolo 6 comma2). Dunque per questa categoria dividiamo:
Con riferimento alla categoria sub i) ovvero, secondo l’articolo 7 comma 2, agli esercenti “la professione sanitaria che svolgano la propria attivita' al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che prestino la loro opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalgano della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale”, l’esito assicurativo risulta inequivocabile. Deve assicurarsi sia per coprire la propria responsabilità civile che per coprire l’eventuale rivalsa della struttura nei suoi confronti laddove questa fosse chiamata in causa e condannata al pagamento del sinistro.
La categoria che invece desta maggiore attenzione è quella identificata sub ii) ovvero quella degli operatori sanitari che nelle strutture private, in forza di accordi con la proprietà, hanno previsto dei contratti libero professionali che li assimilano a operatori dipendenti, gli attribuiscono mansioni e impegni anche in assenza di vincoli di orario e di subordinazione, contratti che con ogni evidenza hanno lo scopo sul mercato di calmierare i costi contributivi e di aiutare le strutture a poter garantire la qualità del servizio all’interno di budget sempre più ristretti.
La natura extracontrattuale della responsabilità vale tanto per i medici c.d. strutturati (stando alla lettera della legge ed al richiamo al primo comma dell'art. 7, anche se non dipendenti e anche se di fiducia del paziente), quanto per coloro che esercitano attività libero professionale intramuraria e per coloro che operano in regime di convenzione o attraverso la telemedicina o nell'ambito di attività di ricerca clinica o di sperimentazione.
Seppure costoro (strutturati) non hanno alcun rapporto contrattuale con il paziente, almeno in presunzione di fatto, secondo la nuova norma:
Come noto la novella legislativa introduce un modello dualistico di responsabilità: contrattuale per la struttura sanitaria ed extra-contrattuale per l’esercente la professione sanitaria. Sul tema delle strutture nulla sembra essere cambiato rispetto al passato: le strutture sono chiamate a rispondere nei confronti del paziente delle condotte dolose e colpose degli operatori dei quali si avvalgono nell'adempimento della propria obbligazione ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. (per fatto proprio e fatto altrui). Nel caso di cliniche private vero è che può accadere che il medico di fiducia indicato dal paziente sia estraneo all'organizzazione del debitore. Ma il secondo comma estende la medesima regola di responsabilità alle prestazioni sanitarie rese in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convezione con il Servizio Sanitario Nazionale.
Al contrario, l’esercente la professione sanitaria che operi all'interno di una struttura e che non abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente, risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Ne consegue che, quanto alla struttura, in mancanza di una speciale disposizione, il termine di prescrizione è l'ordinario decennale dell'art. 2946 c.c.; mentre, nei confronti del medico, il termine è quello quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c.
Relativamente all’onere della prova, invece, secondo le regole ordinarie, chi agisce nei confronti della struttura o del medico libero professionista che ha agito in forza di rapporto contrattuale, deve provare il titolo dell'obbligazione (ad esempio il ricovero in ospedale) e semplicemente allegare l'inadempimento (ossia il peggioramento della condizione della persona), mentre chi agisce nei confronti del medico, invece, deve provare la colpa professionale del sanitario.
Il paziente che si rivolge alla struttura o al medico libero professionista che ha agito in forza di rapporto contrattuale, invece, deve provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della sua situazione patologica (o l'insorgenza di una nuova patologia) e la condotta o l'omissione dei sanitari. Data questa prova, è la struttura sanitaria che deve dimostrare che l'inesatta esecuzione della prestazione sia derivata da una causa imprevedibile e inevitabile.
La prescrizione in questo caso è di 10 anni.
La polizza copre la responsabilità civile professionale e la tutela legale connessa allo svolgimento della professione in strutture ospedaliere pubbliche o private o qualsiasi altro istituto autorizzato alla prestazione di servizi sanitari.
Obiettivo della copertura è tutelare il professionista sanitario e specificatamente di:La garanzia opera per le richieste pervenute all’Assicurato nel periodo di durata del contratto, anche se conseguenti a fatti antecedenti verificatisi nel periodo considerato rilevante secondo le condizioni contrattuali. Possono rientrare in garanzia le Richieste di Risarcimento conseguenti a fatti verificatisi nel Periodo di Retroattività prescelto dall’Assicurato, a condizione che tali richieste siano pervenute per la prima volta al medico nel periodo di durata del contratto. Lo stesso vale per i procedimenti penali ed amministrativi.
Con la pubblicazione del 17/03/2017 in G.U. della legge n.24 dell’8 marzo 2017 (Gelli-Bianco) il legislatore ha inteso intervenire in materia di “responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
Gli OSS – Operatori socio-sanitari rientrano tra le figure annoverate dal legislatore nella categoria degli “operatori sanitari” secondo la Legge Gelli-Bianco.
La soluzione al quesito viene dal documento pubblicato dal Ministero della Salute in data 18 ottobre 2005 e di cui all’ultimo aggiornamento del 15 luglio 2013 che riepiloga le professioni sanitarie e le arti ausiliarie riconosciute dal Ministero della salute a cui la legge Gelli-Bianco fa riferimento.
Con riguardo agli OSS – operatori socio sanitari il Ministero della Salute li annovera nella categoria delle “Altre figure” all’interno della categoria degli operatori sanitari e si riferisce dal punto di vista normatico all’Accordo Stato – Regioni 22.02.2001 G.U. 19.04.2001, n. 91
Per utilità riepiloghiamo in base ai documenti Ministeriali le categorie che sono annoverate nella qualifica di “operatori sanitari” ai sensi della Gelli-Bianco:
Professione |
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Farmacista |
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Medico chirurgo |
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Odontoiatra |
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Veterinario |
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Psicologo |
Professione |
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Infermiere |
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Ostetrica /o |
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Infermiere Pediatrico |
Professione |
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Podologo |
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Fisioterapista |
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Logopedista |
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Ortottista – Assistente di Oftalmologia |
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Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva |
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Tecnico Riabilitazione Psichiatrica |
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Terapista Occupazionale |
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Educatore Professionale |
Professione |
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Tecnico Audiometrista |
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Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico |
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Tecnico Sanitario di Radiologia Medica |
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Tecnico di Neurofisiopatologia |
Professione |
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Tecnico Ortopedico
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Tecnico Audioprotesista
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Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare |
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Igienista Dentale |
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Dietista |
Professione |
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Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro |
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Assistente Sanitario |
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Altri riferimenti normativi: D. Lgs. 02.05.1994, n. 319; |
Professione |
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Massofisioterapista |
Professione |
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Massaggiatore capo bagnino stabilimenti idroterapici |
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Ottico |
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Odontotecnico |
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Puericultrice |
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Altri riferimenti normativi:
D.M 28.10.1992, pubblicato nella G.U. 11.11.1992, n. 266;
D.M 23.04.1992, pubblicato nella G.U. 18.06.1992, n. 142.
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Professione |
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Operatore socio-sanitario |
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