TITOLO I

Denominazione - Sede
Articolo 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Roma, denominata "ASSOCIAZIONE AREA MEDICI"

TITOLO II

Soci
Articolo 2
Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti, che ne condividano gli scopi e che s'impegnino a realizzarli.
Articolo 3
Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibero adottate dagli organi dell'Associazione.
Articolo 4
L'associazione è apolitica e non persegue finalità di lucro. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. E' infatti costituita da cittadini liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile. Essa è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale nei confronti dei propri associati e di terzi, senza alcun scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione si propone la promozione dello studio scientifico e l'avanzamento della conoscenza sul rimedio della sofferenza umana e sul miglioramento della qualità della vita nei vari ambiti in cui la medicina, la neuropsichiatria, la psicologia scientifica, la psicoterapia le scienze della riabilitazione e le neuroscienze in generale hanno dato un importante contributo, e nei nuovi ambiti cui saranno chiamati a intervenire. L'Associazione inoltre si propone la promozione e lo sviluppo della cultura, della ricerca, della formazione, dell'istruzione e dell'educazione nei campi di cui all'articolo precedente, nei seguenti modi: una stretta collaborazione con Istituti di Ricerca anche universitari che abbiano fini analoghi, in Italia e all'estero; lo svolgimento di attività pubblicistica ed editoriale per la divulgazione delle attuali conoscenze scientifiche in forma tradizionale ed elettronica; l'organizzazione di manifestazioni eventi ed occasioni d'incontro, discussione, formazione e confronto su temi e problematiche d'interesse pubblico; la formazione di psicologi, medici, pedagogisti assistenti sociali e di tutte le altre figure professionali attinenti alle discipline di cui sopra; l'organizzazione di congressi, seminari, workshop, convegni, mirati all'approfondimento delle tematiche in oggetto; l'offerta di attività di consulenza e/o supervisione a singole persone o ad enti pubblici e privati per quanto riguarda le più recenti ed avanzate possibilità di applicazioni delle medesime discipline scientifiche; svolgere qualsiasi attività comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi. Tra questi, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro, si indicano: adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti ed organismi, che siano in linea con i principi dell'associazione e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati; stipula di contratti, di natura privatistica o pubblicistica, intesi ad assicurare l'attività dei propri associati ed aderenti; atti ed operazioni intese alla disponibilità in favore di altri enti, società, sia pubbliche che private, delle proprie strutture e capacità operative; atti di cogestione dì particolari servizi ed iniziative; atti ed operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi e in genere, della solidarietà morale dei cittadini; atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità associative. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l’altro, svolgere l' attività di gestione e conduzione di impianti e strutture, nonché lo svolgimento di attività didattica.
Articolo 5

La qualifica di Socio da diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto per tutte le delibere demandate dal presente statuto;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi;
- a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo coma.
Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. I Soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Articolo 6
I soci sono tenuti a versare, entro il termine fissato dall'Organo Amministrativo, il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e i contributi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO III

Recesso - Esclusione

Articolo 7

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 8

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:
- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione. L'esclusione diventa operante dalla comunicazione all'escluso e successiva annotazione nel libro Soci.

Articolo 9

L'associazione è apolitica e non persegue finalità di lucro. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. E' infatti costituita da cittadini liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile. Essa è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale nei confronti dei propri associati e di terzi, senza alcun scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione si propone la promozione dello studio scientifico e l'avanzamento della conoscenza sul rimedio della sofferenza umana e sul miglioramento della qualità della vita nei vari ambiti in cui la medicina, la neuropsichiatria, la psicologia scientifica, la psicoterapia le scienze della riabilitazione e le neuroscienze in generale hanno dato un importante contributo, e nei nuovi ambiti cui saranno chiamati a intervenire. L'Associazione inoltre si propone la promozione e lo sviluppo della cultura, della ricerca, della formazione, dell'istruzione e dell'educazione nei campi di cui all'articolo precedente, nei seguenti modi: una stretta collaborazione con Istituti di Ricerca anche universitari che abbiano fini analoghi, in Italia e all'estero; lo svolgimento di attività pubblicistica ed editoriale per la divulgazione delle attuali conoscenze scientifiche in forma tradizionale ed elettronica; l'organizzazione di manifestazioni eventi ed occasioni d'incontro, discussione, formazione e confronto su temi e problematiche d'interesse pubblico; la formazione di psicologi, medici, pedagogisti assistenti sociali e di tutte le altre figure professionali attinenti alle discipline di cui sopra; l'organizzazione di congressi, seminari, workshop, convegni, mirati all'approfondimento delle tematiche in oggetto; l'offerta di attività di consulenza e/o supervisione a singole persone o ad enti pubblici e privati per quanto riguarda le più recenti ed avanzate possibilità di applicazioni delle medesime discipline scientifiche; svolgere qualsiasi attività comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi. Tra questi, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro, si indicano: adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti ed organismi, che siano in linea con i principi dell'associazione e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati; stipula di contratti, di natura privatistica o pubblicistica, intesi ad assicurare l'attività dei propri associati ed aderenti; atti ed operazioni intese alla disponibilità in favore di altri enti, società, sia pubbliche che private, delle proprie strutture e capacità operative; atti di cogestione dì particolari servizi ed iniziative; atti ed operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi e in genere, della solidarietà morale dei cittadini; atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità associative. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l’altro, svolgere l' attività di gestione e conduzione di impianti e strutture, nonché lo svolgimento di attività didattica.

TITOLO IV

Fondo comune
Articolo 10

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito da: - quote e contributi associativi;
- quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni, contributi di privati;
- eredità, donazioni e liberalità che pervenissero all'Associazione dai soci o da terzi per un miglior conseguimento degli scopi sociali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati in favore dei soci;
- proventi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese in favore degli associati, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigiana o agricola, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. È fatto divieto di distribuire, fra gli associati, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale
Articolo 11

L'esercizio sociale va dal 10 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2018. L'Organo Amministrativo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, deve predisporre il rendiconto economico/finanziario consuntivo da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

TITOLO V

Organi dell'Associazione
Articolo 12

Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli associati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto).
Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Assemblee
Articolo 13

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi, mediante avviso scritto, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, purché in Italia), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Articolo 14

L'Assemblea Ordinaria:
- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo;
- procede alla elezione delle cariche sociali;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttiva lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 5 degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data richiesta.

Articolo 15

La qualifica di Socio da diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto per tutte le delibere demandate dal presente statuto;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi;
- a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo coma.
Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. I Soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Articolo 16
In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le stesse sono regolarmente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano a maggioranza dei presenti. Nelle Assemblee ciascun associato maggiorenne ha diritto ad un (1) voto e può farsi rappresentare da un altro associato. Ciascun associato non può rappresentare più di cinque associati. Non possono partecipare alle assemblee gli associati che non risultino in regola con il pagamento delle quote sociali.
Articolo 17
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.
Presidente
Articolo 18

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo dell'associazione, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Consiglio Direttivo
Articolo 19
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) membri scelti fra gli associati.
I componenti del Consiglio restano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato, dal Presidente, almeno una volta all'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso preso la sede dell'associazione o mediante lettera da spedirsi non meno di otto (8) giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.
Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni autonome;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.
Articolo 20
In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, tramite sostituzione tra i primi dei non eletti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

TITOLO VI

Scioglimento
Articolo 21
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea nel rispetto del quorum indicato all'art. 15. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di proseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che proseguano la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, sociali, culturali, ricreative fatta salva diversa destinazione imposta per legge.
Norma finale
Articolo 22
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme e le disposizioni del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

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